Polizia Amministrativa
Sede: | Via Einaudi 10 - 09040 Serdiana (SU) |
Responsabile: | Dott. Andrea Casti |
Referente: | Istr. Direttivo Giuseppe Mulas |
Telefono: | 070/74414102-3 |
E-mail: | |
PEC: | polizia.parteolla@pec.it |
Orario di apertura dell'ufficio al pubblico
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
MATTINA | 08:30 - 10:30 | 08:30 - 10:30 | |||
POMERIGGIO | 15:30 - 17:30 |
Servizi
- AUTORIZZAZIONI / TITOLI AMMINISTRATIVI - TESTO UNICO LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA
- PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI PUBBLICO SPETTACOLO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI (CIVILI E RELIGIOSE)
- PICCOLI TRATTENIMENTI PRESSO PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
- SVOLGIMENTO TOMBOLE, LOTTERIA LOCALE, BANCO O PESCA BENEFICENZA
- SORVEGLIABILITÀ
AUTORIZZAZIONI / TITOLI AMMINISTRATIVI - TESTO UNICO LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA
Ai sensi dell'art. 57, T.U.L.P.S., senza licenza dell'Autorità locale di pubblica sicurezza non è possibile sparare con armi da fuoco né lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio, o in genere, fare esplosioni o accensioni pericolose in luogo abitato o sue adiacenze, o lungo la via pubblica o in direzione di essa. E' vietato sparare mortaretti e simili. Il titolo autorizza le accensioni pericolose (falò) o lo sparo di materiali esplodenti (fuochi artificiali).
L'istanza di licenza per accensione di falò tradizionale in occasione di manifestazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S, deve presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è prevista l'accensione del falò. Nell'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano i sindaci dei comuni di: Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro, Soleminis, tramite il Corpo Unico di Polizia Locale, in qualità di Autorità locali di Pubblica Sicurezza, sono competenti al rilascio dell'autorizzazione/licenza.
L'interessato, può inoltrare istanza di per accensione di falò tradizionale mediante il modulo (MOD PA-01) forniti dall'Ente, a disposizione:
- presso il Front Office del Comando Polizia Locale - Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via Mazzini n. 18 – Dolianova o scaricabile dal sito www.unionecomuniparteolla.ca.it
che può essere presentata:
- a mano al protocollo generale dell'Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano – Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU);
- a mezzo di servizio postale, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente recapito Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano – Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU). Ai fini dell'osservanza dei termini farà fede la data della ricevuta postale.
PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI PUBBLICO SPETTACOLO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI (CIVILI E RELIGIOSE)
Secondo quanto affermato dal Ministero delle Finanze, nella circolare n. 165/E del 7 settembre 2000, avente per oggetto "Riforma della disciplina fiscale relativa alle attività di intrattenimento e di spettacolo", lo spettacolo è caratterizzato dal concetto di rappresentazione e comporta prevalentemente una partecipazione passiva, ove lo spettatore assiste al fenomeno guardando l'evento così come gli è rappresentato. Mentre per intrattenimento, prosegue il Ministero nella citata circolare, si deve intendere "ciò che è cagione di divertimento" e che implica la partecipazione attiva all'evento.
La disciplina dei pubblici spettacoli e dei trattenimenti che si svolgono in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico è prevista dall'art. 68 E 69 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza.
Ai sensi dell'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza è soggetta alla preventiva autorizzazione (licenza) del Comune per tenere in luogo pubblico o aperto al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli o altri simili spettacoli o intrattenimenti o aprire circoli, scuole da ballo o sale di audizioni.
La mancanza del titolo autorizzativo (licenza) comporta, ai sensi dell'art. 666 del codice penale, una sanzione amministrativa da € 258,00 ad € 1.549,00. Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 413,00 a € 2478,00. E' sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione della violazione è disposta altresì la cessazione dell'attività abusiva.
Ai sensi dell'art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza è soggetta alla preventiva autorizzazione (licenza) del Comune per tenere anche temporaneamente, per mestiere: pubblici trattenimenti, audizioni all'aperto, esposizione di rarità, di persone e di animali, di gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità.
La mancanza del titolo autorizzativi (licenza) comporta, ai sensi dell'art. 666 del codice penale, una sanzione amministrativa da € 258,00 ad € 1.549,00. Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 413,00 a € 2478,00. E' sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione della violazione è disposta altresì la cessazione dell'attività abusiva.
Inoltre l'Articolo 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza” modifica gli articoli 116, 141 e 142 del regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, introducendo, tra l'altro, per l'applicazione dell'articolo 80 del T.U.L.P.S., la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo allo scopo di esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti e verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni, ecc.
L'Articolo 4 stabilisce inoltre che per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui sopra sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
Gli Enti ed associazioni che vogliono organizzare sagre, feste o manifestazioni a carattere culturale, ricreativo, politico, religioso, sociale, sportivo, gastronomico in attività nell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano: Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro, Soleminis, devono avviare una serie di procedimenti amministrativi finalizzati alla verifica del rispetto delle vigente normativa in materia di pubblico spettacolo, somministrazione alimenti, sicurezza, igiene, tutela dell'ambiente ecc. Gli stessi adempimenti sono richiesti anche se gli eventi sono organizzati in collaborazione con il Comune.
Gli interessati, possono inoltrare comunicazione mediante i moduli (MOD PA-02, MOD PA-03, MOD PA-04) forniti dall'Ente, a disposizione:
- presso il Front Office del Comando Polizia Locale - Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU) o scaricabile dal sito www.unionecomuniparteolla.ca.it
Il modulo (MOD PA-02) è da utilizzarsi in occasione di attività di pubblico spettacolo e trattenimenti pubblici nell'ambito di sagre, fiere o altre manifestazioni all'aperto in aree dichiarate agibili in data superiore ai due anni che necessitano di verifica da parte della commissione tecnica comunale di vigilanza di pubblico spettacolo, ai sensi dell'art. 4 d.p.r. 28 maggio 2001 n. 311.
Il modulo (MOD PA-03) è da utilizzarsi in occasione di attività di pubblico spettacolo e trattenimenti pubblici nell'ambito di sagre, fiere o altre manifestazioni all'aperto in aree dichiarate agibili in data anteriore ai due anni che non necessitano di verifica da parte della commissione tecnica comunale di vigilanza di pubblico spettacolo, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311.
Il modulo (MOD PA-04) è da utilizzarsi in occasione di attività di pubblico spettacolo che prevedono lo svolgimento di trattenimenti pubblici di piccole e medie dimensioni. Sono considerate manifestazioni di piccole dimensioni quelle che non hanno fini di lucro e per la cui organizzazione non sia previsto montaggio di tribune o installazione di palchi di altezza superiore a 80 centimetri, né di attrezzature elettriche (compresa quella di amplificazione sonora in aree accessibili al pubblico). E' necessario presentare le dichiarazione di conformità degli impianti.
I moduli (MOD PA-02, MOD PA-03, MOD PA-04), da presentarsi TRENTA giorni antecedenti alla data di svolgimento della manifestazione:
- a mano al protocollo generale dell'Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU);
- a mezzo fax, unitamente ad una copia del documento di identità del richiedente, dell'Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano n. 070 / 74414113;
- a mezzo servizio postale al seguente recapito Polizia Locale - Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU).
PICCOLI TRATTENIMENTI PRESSO PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
Nei pubblici esercizi dove, unitamente alla somministrazione di alimenti e bevande, l'esercente fornisce anche un diverso servizio di musica o di spettacolo, perché tale attività non rientri nell'ambito del pubblico spettacolo per il quale è necessaria licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 68 T.U.L.P.S. , bensì nell'ambito del piccolo trattenimento ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S., sarà necessario che:
- l'ingresso sia libero e gratuito;
- l'attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione;
- nel locale non vi siano spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.);
- il locale non pubblicizzi gli avvenimenti di spettacolo in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione;
- il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati.
Qualora l'attività, risponda alle qualità specifiche su indicate, non sia classificabile quale di pubblico spettacolo ma vi sia comunque attività di trattenimento complementare a quella di somministrazione il titolare dell'esercizio, come da prassi consolidata, dovrà presentare la DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ per “piccoli trattenimenti” di cui all'art. 69 del TU.L.P.S.
Nota informativa per l'utente
Il rilascio della licenza per l'esercizio di piccoli trattenimenti musicali e/o cabarettistici presso un esercizio
pubblico di somministrazione è subordinato ad un procedimento così distinto:
- PRIMA FASE (DISCREZIONALE): in cui l'Amministrazione acquisisce informative affinché non sia compromesso l'interesse pubblico con l'esercizio dell'attività. Tale fase è attivata con la presentazione della istanza da parte dell'utente. Il futuro gestore è informato dell'esito di questa prima fase.
- SECONDA FASE (VINCOLATA ALLA PRODUZIONE DI DOCUMENTI). In caso di conclusione positiva della prima fase, il procedimento prosegue con la richiesta di presentazione di tre copie della relazione previsionale sull'impatto acustico con riferimento alla legge 26.10.95 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) firmata da un tecnico iscritto all'albo regionale degli esperti in acustica, sulla quale verrà chiamata a pronunciarsi l'A.R.P.A. (agenzia regionale per la protezione ambientale). Alla consegna dei documenti richiesti l'Amministrazione, previa valutazione degli stessi, procede al rilascio dell'autorizzazione.
La durata del procedimento è di 90 giorni fatte salve le sospensioni dovute all'acquisizione di informative e/o pareri di competenza di altri uffici nonché le sospensioni conseguenti alle irregolarità ed incompletezze della documentazione.
La mancanza del titolo autorizzativo comporta, ai sensi dell'art. 666 del codice penale, una sanzione amministrativa da € 258,00 ad € 1.549,00. Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 413,00 a € 2478,00. E' sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione della violazione è disposta altresì la cessazione dell'attività abusiva.
Gli interessati, in possesso dei requisiti, possono inoltrare comunicazione per effettuare trattenimenti musicali in pubblico esercizio, quale attività accessoria ad altra principale di somministrazione svolta nei medesimi locali. Art. 28 Legge Regionale Sardegna 18/05/2006, n. 5, mediante il modulo (MOD PA-08) fornito dall'Ente, a disposizione:
- presso il Front Office del Comando Polizia Locale - Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU) o scaricabile dal sito www.unionecomuniparteolla.ca.it
che può essere presentata:
- a mano al protocollo generale dell'Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano – Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU);
- a mezzo di servizio postale, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente recapito Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano – Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU). Ai fini dell'osservanza dei termini farà fede la data della ricevuta postale.
SVOLGIMENTO TOMBOLE, LOTTERIA LOCALE, BANCO O PESCA BENEFICENZA
Le "LOTTERIE" sono manifestazioni di sorte effettuate con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice. La vendita dei biglietti, contrassegnati da serie e numerazione progressive, è limitata al territorio della provincia e l'importo complessivo non supera la somma € 51.645,69.
Le "PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA" sono manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di € 51.645,69.
Le "TOMBOLE" sono manifestazioni di sorte effettuate con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. I premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma € 12.911,42.
I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni comunicano l'iniziativa almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune dove ha svolgimento di lotteria locale, banco o pesca beneficenza, tombole, ovvero di: Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro, Soleminis, in cui è effettuata l'estrazione, tramite il Corpo Unico di Polizia Locale Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione devono essere comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli. Gli interessati, ovvero i gli enti morali, associazioni e comitati senza fine di lucro con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché i partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, possono inoltrare comunicazione relativa allo svolgimento di una LOTTERIA LOCALE (MOD PA-05), o di una PESCA o BANCO DI BENEFICENZA (MOD PA-06) o di una TOMBOLA (MOD PA-07), (ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430), mediante i moduli (MOD PA-05, MOD PA-06, MOD PA-07) forniti dall'Ente, a disposizione:
- presso il Front Office del Comando Polizia Locale - Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via Mazzini n. 18 – Dolianova o scaricabile dal sito www.unionecomuniparteolla.ca.it
che può essere presentata:
- a mano al protocollo generale dell'Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano – Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU);
- a mezzo di servizio postale, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente recapito Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano – Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU). Ai fini dell'osservanza dei termini farà fede la data della ricevuta postale.
La comunicazione, unitamente agli allegati già indicati nei moduli su indicati, deve altresì contenere per le:
- Lotterie:
- Regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere;
- Il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori.
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- Regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
- Versamento di una cauzione a favore del comune dove si svolge di: Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro, Soleminis, pari al valore complessivo dei premi promessi determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore.
SORVEGLIABILITÀ
Il T.u.l.p.s., all'art. 153 del regolamento (R.D. 635/40) , trattando dei pubblici esercizi, prevede che la licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate.
La legge 287/91, già disciplinante, le attività di somministrazione di alimenti e bevande aveva demandato ogni valutazioni riguardo tale aspetto ai criteri espressi in un decreto ministeriale, poi emanato l'anno successivo (trattasi del D.M. 564/92).
La legge regionale della Sardegna in materia ha conservato tale impostazione.
Il principio contenuto nel decreto su indicato è quello per cui i luoghi ove si svolge la somministrazione di alimenti e bevande (anche in via temporanea o stagionale) siano controllabili da parte delle forze di polizia.
Per tale motivo, i criteri di sorvegliabilità vengono così fissati:
- sorvegliabilità esterna:
- porte e accessi : devono consentire l'accesso diretto dalla pubblica via (strada, piazza o altro luogo pubblico) e non possono essere utilizzati per accedere in abitazioni private;
- locali parzialmente interrati : gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada
- locali ai piani superiori : deve essere garantita la visibilità esterna del locale, attraverso illuminazioni o segnali di indicazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita - è' ammissibile che per raggiungere l'ingresso del locale si debba attraversare altri luoghi, anche privati (es. corridoi, giardini ecc), ma questi devono essere accessibili a chiunque voglia raggiungere il pubblico esercizio in questione.
- vie di accesso: nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta di accesso deve essere costruita in modo da consentirne sempre l'apertura dall'esterno.
Per il primo aspetto, è necessario che l'accesso ai locali sia diretto (senza altri luoghi aperti al pubblico o privati frapposti). Per il secondo, la norma non vuole disporre che l'apertura deve essere dall'esterno verso l'interno, in quanto la norma non si occupa della direzione d'apertura degli accessi: anzi, per i locali di pubblico spettacolo le aperture devono avere necessariamente direzione opposta (dall'interno verso l'esterno) per ovvie ragioni di sicurezza, mentre per gli altri locali ciò è assolutamente indifferente. - sorvegliabilità interna:
- la suddivisione interna dei locali (ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico) non può essere chiusa da porte o grate munite di serrature o di altri sistemi di chiusura che non consentano uni immediato accesso;
- eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione e non può esserne impedito l'accesso agli agenti ed ufficiali di p.s. ;
- l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita deve essere assicurata mediate targhe o altre indicazioni, anche luminose
- le comunicazioni interne tra i locali adibiti a pubblico esercizio ed i locali aventi diversa destinazione, esistenti alla data di entrata in vigore del d.m. 564/92 devono essere chiuse a chiave durante l'orario di apertura al pubblico dell'esercizio e deve esserne impedito l'accesso a chiunque.
- sorvegliabilità per i circoli privati:
- i locali devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo ( a tal fine l'ingresso c.d. “ a bussola” non concreta tale fattispecie, richiedendo la norma un locale di sovrapposizione ) e non devono avere accesso diretto da strade, piazze, o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte targhe, insegne o altre indicazioni pubblicitarie dell'attività di somministrazione esercitata.
L'accertamento delle condizioni di sorvegliabilità è requisito per lo svolgimento dell'attività, la sua mancanza è causa di revoca della stessa per inottemperanza.
Data di ultima modifica: 10/01/2023