Maternità - diritti e normativa
La legge tutela la donna durante la maternità e garantisce il diritto del bambino ad un'adeguata assistenza.
La nuova normativa ha esteso, a partire dal 07-11-2007, il diritto al congedo di maternità e all'astensione anticipata dal lavoro, previsti precedentemente solo per le lavoratrici dipendenti, alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata (lavoratrici a progetto, associate in partecipazione ecc.) con determinati requisiti contributivi, non iscritte ad altra forma di previdenza e non titolari di pensioni.
Inoltre la Finanziaria per il 2008 ha elevato a cinque mesi il congedo di maternità/paternità per i genitori adottivi, non ponendo più limiti riguardo all'età del bambino adottato/affidato.
INDENNITA' DI MATERNITA'
La madre lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione separata ha diritto ad assentarsi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi (“astensione obbligatoria”): durante questo periodo è previsto il pagamento di un'indennità sostitutiva della retribuzione. L'effettiva astensione è requisito indispensabile per usufruire dell'indennità. Le lavoratrici autonome non hanno l'obbligo di astensione dal lavoro.
LA FLESSIBILITA'
Le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici iscritte alla Gestione separata previa certificazione medica, possono ritardare di un mese l'assenza dal lavoro prima della nascita, usufruendo della “flessibilità” e prolungando così a quattro mesi il periodo di congedo dopo il parto.
A CHI SPETTA
- Alle lavoratrici dipendenti (anche alle lavoratrici agricole, alle lavoratrici a domicilio, alle colf e alle badanti);
- Alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, che non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali e che versino, dal 1° gennaio 2008, l'aliquota del 24,72%;
- Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, imprenditrici agricole a titolo principale, artigiane e commercianti).
- Al padre, lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice in casi particolari (decesso o grave malattia della madre, abbandono ecc.).
QUANTO SPETTA
La prestazione economica è pagata dall'Inps (per le lavoratrici dipendenti è anticipata dal datore di lavoro) e è pari all'80% della retribuzione media giornaliera o del reddito in caso di lavoro autonomo.
I contratti collettivi nazionali di lavoro, in genere, garantiscono l'intera retribuzione, impegnando il datore di lavoro a pagare la differenza. L'indennità viene corrisposta alle lavoratrici per il periodo di congedo per maternità o anche per interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione.
ADOZIONI
La legge Finanziaria per il 2008 ha introdotto importanti novità: in caso di adozione o affidamento preadottivo, l'indennità di maternità spetta per cinque mesi, anziché tre, dall'ingresso del bambino in famiglia e senza limiti di età del bambino. Le nuove regole si applicano per le adozioni nazionali e internazionali avvenute dal 1° gennaio 2008 in poi, e anche per quelle avvenute nel 2007, se non sono decorsi cinque mesi dall'ingresso in famiglia o in Italia. Il congedo spetta al padre se la madre lavoratrice non ne usufruisce e, nel caso di adozione internazionale, si può richiedere anche per i periodi di permanenza all'estero.
LA DOMANDA
Per ottenere l'indennizzo del congedo di maternità:
- Le lavoratrici dipendenti devono presentare la domanda sia agli uffici Inps di residenza sia al datore di lavoro prima dell'inizio del congedo.
- Le lavoratrici iscritte alla Gestione separata devono presentare domanda agli uffici Inps di residenza, non più dopo il parto ma prima dell'inizio del congedo di maternità, indicando la data presunta del parto.
- Le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone e mezzadre) devono presentare la domanda, dopo il parto, solo all'ufficio Inps di residenza.
La domanda può essere anche inviata per posta o presentata tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita. I moduli sono disponibili presso gli uffici Inps e sul sito dell'Istituto www.inps.it alla sezione “moduli”.
Da ricordare: ogni domanda per essere presa in esame deve contenere la documentazione ritenuta indispensabile e le informazioni richieste nel modulo, come previsto dall'articolo 1, comma 783 della legge 296/06.
IL CONGEDO PARENTALE (astensione facoltativa)
Nei primi otto anni di vita del bambino il padre e la madre, lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro anche contemporaneamente, ma per un periodo complessivo non superiore agli 11 mesi.
In caso di adozione o affidamento i genitori possono utilizzare il congedo parentale entro gli otto anni dal momento dell'ingresso in famiglia e non oltre il compimento della maggiore età del figlio adottivo.
Il padre può usufruire del congedo anche nel periodo di astensione obbligatoria o dei congedi per allattamento della madre.
La legge, a partire dal 1° gennaio 2007, ha previsto anche per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata (lavoratrici a progetto e collaboratrici coordinate e continuative) che non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, la possibilità di usufruire di un congedo parentale di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.
Anche le lavoratrici autonome possono usufruire del congedo parentale, ma solo per tre mesi entro il primo anno di età del bambino e con l'obbligo di astensione dal lavoro. Ai padri lavoratori autonomi non è riconosciuto il diritto al congedo parentale.
QUANTO SPETTA
L'indennità, pari al 30% dello stipendio o della retribuzione "convenzionale", spetta per un periodo massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi, entro il terzo anno di età del bambino (in caso di adozione o affidamento, entro tre anni dall'ingresso in famiglia).
In caso di superamento dei sei mesi e dal compimento del terzo anno fino agli otto anni di età del bambino, l'indennità spetta a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente non superi due volte e mezzo l'importo del trattamento minimo pensionistico in vigore a quella data (per il 2008 questo tetto è pari a 14.401,40 euro).
La domanda va presentata all'Inps e al datore di lavoro. I moduli sono disponibili presso gli uffici Inps e sul sito dell'Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli”).
CHI PAGA
A seconda della tipologia di lavoratore le indennità possono essere pagate o direttamente dall'Inps o anticipate in busta paga dal datore di lavoro, che è poi rimborsato dall'Inps con il conguaglio dei contributi.
ASSEGNI PER LA MATERNITÀ
La legge prevede forme di tutela anche per le madri, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno), che si trovino in una delle seguenti situazioni.
L'assegno dello Stato, è previsto per la madre che:
- ha un rapporto di lavoro in essere e una qualsiasi forma di tutela per la maternità e abbia almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 18 e i 9 mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento).
- si è dimessa volontariamente dal lavoro durante la gravidanza ed abbia almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 18 e i 9 mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento);
- precedentemente ha avuto diritto ad una prestazione dell'Inps (ad esempio per malattia o disoccupazione) per aver lavorato almeno tre mesi, purché non sia trascorso un determinato periodo di tempo, diverso a seconda dei casi (mai superiore ai nove mesi).
La domanda va presentata agli uffici Inps più vicini al domicilio della madre. Il modulo è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito dell'Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli”.
L'assegno dei Comuni è concesso alle madri il cui reddito familiare non supera il tetto previsto dall'ISE (per il 2008 è di 31.223,51 euro, relativo ad un nucleo di tre persone). La domanda va presentata al proprio comune di residenza.
Entrambe le prestazioni, non cumulabili fra loro, vanno richieste entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento preadottivo e vengono pagate dall'Inps tramite assegno bancario spedito al domicilio della madre o con accredito su conto corrente bancario.
Data di ultima modifica: 06/04/2017